All’interno della Riserva sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque.
I cani sono ammessi esclusivamente al guinzaglio, l’attività escursionistica si svolge seguendo la rete sentieristica individuata dal Piano di conservazione e sviluppo.
L’attività cicloturistica si svolge lungo la viabilità principale e sulle piste ciclabili, mentre è interdetta nei sentieri posti all’interno dell’Isola della Cona.
All’interno della Riserva sono espressamente vietate :
a) l’uccisione, la cattura e il disturbo nonché il danneggiamento, la distruzione e il prelievo di nidi, tane ed uova di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, nonchè il verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 54 del C.P.;
b) l’introduzione da parte di privati di armi da caccia o di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;
c) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta conqualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;
d) l’immissione di specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi
da quelli incaricati dall’Organo gestore;
e) lo svolgimento di gare di pesca sportiva;
f) la raccolta e la distruzione delle seguenti specie vegetali, considerate di particolare importanza naturalistica in quanto endemismi o rarità peculiari del territorio della Riserva: Bassia hirsuta, Gladiolus palustris, Plantago cornuti, Limonium densissimum, Hydrocharis morsus-ranae, tutte le specie della famiglia delle Orchidaceae; Euphrasia marchesettii, Hemerocallis lilio-asphodelus;
g) la raccolta di tutte le specie vegetali in zona RN di tutela naturalistica senza
l’autorizzazione da parte dell’Organo gestore. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili;
h) l’introduzione di specie vegetali estranee alla flora spontanea della Riserva, senza espressa autorizzazione dell’Organo gestore;
i) il dissodamento dei prati stabili e dei prato-pascoli e la bonifica di zone umide;
l) il taglio e il danneggiamento delle piante arboree monumentali segnalate in
apposita cartografia e provviste di cartello e di tutte le specie arboree di
particolare importanza per la fauna puntualmente individuate dall’Organo gestore, di cui al precedente articolo 5, comma 4;
m) le attività selvicolturali in contrasto con il relativo piano di gestione;
n) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi
dell’articolo 636 C.P.;
o) la distruzione, l’alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonchè di habitat di pregio naturalistico;
p) l’apertura di discariche e l’abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;
q) l’attività estrattiva, l’alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;
r) il sorvolo alla quota inferiore a 300 m s.l.m. di velivoli a motore a scopo turistico- amatoriale-sportivo;
s) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed
autorizzate;
t) le attività ricreative, sportive e turistiche e la circolazione dei veicoli a motore svolte in contrasto con gli articoli 10 e 12 del presente Regolamento;
u) la navigazione in tutte le acque della Riserva, dove ciò è consentito, ad una velocità superiore ai 5 nodi all’ora.